Fatshimetria
Una sentenza storica è stata emessa dalla Corte Costituzionale Suprema egiziana in merito alla fissazione del valore annuo degli affitti per gli immobili residenziali. La Corte ha dichiarato incostituzionale il primo comma degli articoli I e II della legge n. 136 del 1981, poiché fissava il valore annuo del canone di locazione di locali destinati a costituirsi ad uso abitativo, a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni della legge n. la detta legge.
La decisione della Corte si fonda sul fatto che le leggi eccezionali in materia di locazione di abitazioni presentano due caratteristiche: la prima è l’estensione giuridica dei contratti di locazione e la seconda è l’intervento legislativo nella determinazione del valore degli affitti, da cui non sono immuni regolamentazione legislativa.
La Corte ha spiegato che, poiché l’estensione giuridica definisce un quadro per le categorie di beneficiari della sua decisione, e nessun altro, la fissazione del canone deve sempre basarsi su controlli oggettivi volti a raggiungere un equilibrio tra le due parti del contratto rapporto di locazione, che richiede l’intervento del legislatore per creare tale equilibrio.
Ha aggiunto che il legislatore non deve consentire al proprietario di fissare un affitto che sfrutti il bisogno di alloggio dell’affittuario per ripararlo, e non deve sprecare il ritorno sull’investimento dei fondi – il valore del terreno e degli edifici – fissando il suo affitto a un livello prezzo basso per questo rendimento, rendendolo quindi inesistente.
La Corte ha dichiarato che i due testi impugnati vietavano di aumentare il canone annuo dei locali autorizzati ad uso abitativo a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale legge al 7 per cento del valore dei terreni al momento dell’autorizzazione e dei fabbricati secondo il costo effettivo al momento dell’autorizzazione. momento della costruzione.
Lei ha spiegato che ciò fa sì che il valore locativo rimanga fisso in ogni momento, una fissità che non cambia dopo decenni dalla data in cui è stato determinato, e non viene influenzata dall’aumento dei canoni locativi e dalla diminuzione del potere d’acquisto valore locativo annuo e la riduzione del rendimento degli investimenti delle proprietà affittate a tal punto da rasentare l’inesistenza.
La Corte ha fissato il giorno successivo alla fine dell’attuale sessione legislativa ordinaria della Camera dei Rappresentanti come data per l’attuazione degli effetti della sua decisione, a causa della necessità che il legislatore disponga di un periodo sufficiente per scegliere tra alternative al fine di stabilire controlli normativi per determinare il valore locativo dei locali concessi in licenza per scopi residenziali soggetti alla legge n. 136 del 1981.